IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO VISTA la legge 9 gennaio 1991 n. 10 recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; VISTO l'articolo 11 della stessa legge, che prevede la concessione di contributi in conto capitale per iniziative finalizzate al risparmio energetico ed all'utilizzazione di fonti rinnovabili di energia e assimilate; VISTO l'articolo 18 della stessa legge che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato fissi con proprio decreto le modalita' di concessione ed erogazione dei contributi, le prescrizioni tecniche richieste per la stesura degli studi di fattibilita' e dei progetti esecutivi, le prescrizioni circa le garanzie di regolare esercizio e di corretta manutenzione degli impianti incentivati, nonche' i criteri di valutazione delle domande di finanziamento; VISTO l'articolo 38, comma 7 della medesima legge, che prevede che alla ripartizione degli stanziamenti di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo tra gli interventi previsti dall'articolo 11 della stessa legge si provveda con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; VISTO l'articolo 5, comma 11 del decreto legge 17 marzo 1992, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992, che stabilisce condizioni particolari di finanziamento per il completamento delle opere che abbiano ottenuto il contributo di cui all'art. 10 della legge 29 maggio 1982, n. 308 e che attengano allo sfruttamento delle fonti energetiche alternative di cui alla legge 9.12.86 n. 896; VISTO il proprio decreto 25 marzo 1991, con cui sono state determi- nate per l'anno 1991 le predette modalita' di ripartizione degli stanziamenti fra gli interventi previsti dall'articolo 11; VISTO il proprio decreto 17 luglio 1991 con cui sono state fissate le predette modalita' di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'articolo 11 della legge n. 10 del 1991; VISTI i propri decreti del 24 gennaio 1992 e del 15 aprile 1992, con i quali sono stati prorogati i termini di presentazione delle domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 11 per l'anno 1992; RITENUTA l'opportunita' di fissare nuove modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui alla normativa sopracitata per gli anni 1992 e seguenti; DECRETA: Art. 1 (Ammissibilita' delle iniziative e cumulabilita' dei benefici) 1. Sono ammissibili ai contributi di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le iniziative intraprese successivamente alla data di entrata in vigore della legge stessa. 2. I limiti di ammissibilita' di cui al comma 1 non si applicano alle iniziative per le quali sia stato richiesto il contributo ai sensi dell'articolo 10 della legge 29 maggio 1982, n. 308, e successive modificazioni, e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, qualora le relative domande non siano state oggetto di apposito provvedimento di accoglimento o di rigetto. I predetti limiti non si applicano altresi', alle iniziative di cui all'articolo 5, comma 11, del decreto legge 17 marzo 1992, n. 233. 3. Si applicano i limiti di cumulo dei contributi del presente decreto con quelli previsti da altre leggi, quali determinati con la delibera del CIPE del 26 novembre 1991 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 1992, e nel rispetto della vigente normativa Comunitaria.