IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  VISTA  la legge 9 gennaio 1991 n. 10 recante norme per l'attuazione
del  Piano  energetico  nazionale  in  materia   di   uso   razionale
dell'energia,  di  risparmio  energetico  e  di  sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia;
  VISTO l'articolo 11 della stessa legge, che prevede la  concessione
di  contributi  in  conto  capitale  per  iniziative  finalizzate  al
risparmio energetico ed all'utilizzazione  di  fonti  rinnovabili  di
energia e assimilate;
  VISTO  l'articolo 18 della stessa legge che prevede che il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato  fissi  con  proprio
decreto  le modalita' di concessione ed erogazione dei contributi, le
prescrizioni  tecniche  richieste  per  la  stesura  degli  studi  di
fattibilita'  e  dei  progetti  esecutivi,  le  prescrizioni circa le
garanzie di regolare  esercizio  e  di  corretta  manutenzione  degli
impianti  incentivati, nonche' i criteri di valutazione delle domande
di finanziamento;
  VISTO l'articolo 38, comma 7 della medesima legge, che prevede  che
alla  ripartizione  degli stanziamenti di cui al comma 2, lettera a),
del medesimo articolo tra gli interventi  previsti  dall'articolo  11
della   stessa   legge   si   provveda   con   decreti  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  VISTO l'articolo 5, comma 11 del decreto legge 17  marzo  1992,  n.
233, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il
1992,  che  stabilisce condizioni particolari di finanziamento per il
completamento delle opere che abbiano ottenuto il contributo  di  cui
all'art.  10  della legge 29 maggio 1982, n. 308 e che attengano allo
sfruttamento delle fonti energetiche alternative di  cui  alla  legge
9.12.86 n. 896;
  VISTO il proprio decreto 25 marzo 1991, con cui sono state determi-
nate  per  l'anno  1991  le  predette modalita' di ripartizione degli
stanziamenti fra gli interventi previsti dall'articolo 11;
  VISTO il proprio decreto 17 luglio 1991 con cui sono state  fissate
le  predette modalita' di concessione ed erogazione dei contributi di
cui all'articolo 11 della legge n. 10 del 1991;
  VISTI i propri decreti del 24 gennaio 1992 e del  15  aprile  1992,
con  i  quali  sono  stati prorogati i termini di presentazione delle
domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 11  per
l'anno 1992;
  RITENUTA   l'opportunita'   di   fissare  nuove  modalita'  per  la
concessione e l'erogazione  dei  contributi  di  cui  alla  normativa
sopracitata per gli anni 1992 e seguenti;
                              DECRETA:
                               Art. 1
   (Ammissibilita' delle iniziative e cumulabilita' dei benefici)
1.  Sono ammissibili ai contributi di cui all'articolo 11 della legge
9 gennaio 1991, n. 10, le iniziative intraprese successivamente  alla
data di entrata in vigore della legge stessa.
2. I limiti di ammissibilita' di cui al comma 1 non si applicano alle
iniziative  per  le  quali sia stato richiesto il contributo ai sensi
dell'articolo 10 della legge 29 maggio 1982,  n.  308,  e  successive
modificazioni,   e  del  decreto-legge  31  agosto  1987,  n.    364,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n.   445,
qualora  le  relative  domande  non  siano  state oggetto di apposito
provvedimento di accoglimento o di rigetto. I predetti limiti non  si
applicano  altresi', alle iniziative di cui all'articolo 5, comma 11,
del decreto legge 17 marzo 1992, n. 233.
3. Si applicano i  limiti  di  cumulo  dei  contributi  del  presente
decreto  con quelli previsti da altre leggi, quali determinati con la
delibera del CIPE del 26  novembre  1991  pubblicata  sulla  Gazzetta
Ufficiale  n.  19  del  24 gennaio 1992, e nel rispetto della vigente
normativa Comunitaria.